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MIA FAIR | MILANO | The Mall | 11 – 13 aprile 2015 | #miafair

Intervista all’AVV. Cristina Manasse, avvocato specializzato in diritto dell’arte e diritto d’autore e Legal Advisor MIA Fair di Livia Savorelli

Con La fotografia e il diritto d’autore. Incontro con il legale #1pubblicato ieri su espoarte.net (leggi qui l’intervista) abbiamo intrapreso un viaggio con l’Avv. Cristina Manasse nel variegato mondo del diritto d’autore. La fotografia stessa infatti, in quanto opera dell’ingegno, gode della tutela del diritto d’autore. Le opere fotografiche, che si distinguono dalle riproduzioni fotografiche e semplici fotografie in quanto contengono un apprezzabile apporto creativo, sono protette dal diritto d’autore che riconosce al creatore dell’opera un insieme di diritti e facoltà, sia di natura morale sia economica. Rimandandovi all’appuntamento precedente per entrare nello specifico di questi diritti e della relativa tutela, ci occupiamo oggi di scoprire quali strumenti a tutela del diritto d’autore esistono e a chi questo spetta quando l’autore viene a mancare…

Cristina Manasse con Mauro Fiorese, W.M. Hunt. Foto: Michele Tarantini

La legislazione interviene in maniera diversa nell’ambito della fotografia analogica rispetto alla fotografia digitale? Quali le differenze?
Innanzitutto voglio ricordare che ai sensi del diritto d’autore, le opere fotografiche sono protette quali opere dell’ingegno “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, e quindi anche quelle digitali.
L’evoluzione tecnologica che ha rivoluzionato anche il mondo della fotografia, permettendo di poter fissare immagini su formato digitale, di scaricare e caricare immagini senza limiti e confini geografici, di creare opere prima inconcepibili, di digitalizzare immagini, di isolarne singole parti, e soprattutto di rendere possibile la riproduzione di un numero illimitato di copie identiche all’originale, impone al diritto di muoversi con rapidità e di tener conto in particolar modo del diritto morale dell’autore.
Da un concetto di beni tangibili si è passati al concetto di “accesso” al file digitale, sino a giungere alla smaterializzazione del supporto tradizionale. ll mondo digitale ha innovato concetti e posto nuove sfide, imponendo agli interpreti sforzi interpretativi delle norme del diritto d’autore e al legislatore aggiornamenti, anche tramite il riferimento a norme e principi internazionali, mutuandone alcune definizioni. In questo senso, ad esempio, il concetto di “accesso” era presente nel Trattato sul copyright della Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (W.I.P.O.) ma non nelle legislazioni dei singoli paesi. Per quanto concerne la protezione delle opere digitali, nel 2003 il legislatore italiano ha recepito la direttiva CE 2001/29, volta ad armonizzare alcuni aspetti del diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione e che prevede l’adozione di adeguate protezioni giuridiche contro le elusioni di misure tecnologiche applicate ala protezione del diritto d’autore. A seguito del recepimento della direttiva, la legge sul diritto d’autore conferisce ai titolari di diritti d’autore il potere di apporre sulle opere misure tecnologiche di protezione (tecnologie, dispositivi o componenti), tramite ad esempio l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione (ad esempio la cifratura), o limitazione tramite un meccanismo di controllo delle copie realizzate. Tutto ciò, al fine di impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti, proteggendo l’accesso e impedendo copie non autorizzate.
Il diritto d’autore permette inoltre agli autori l’inserimento di informazioni elettroniche sul regime dei diritti sulle opere, identificando l’opera, l’autore o altri titolari dei diritti, inserendo indicazioni circa i termini e condizioni d’uso (ad esempio, tramite contrassegni). Le misure tecnologiche di protezione sono quindi viste dal legislatore come un valido sistema di protezione per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in una società tecnologica che, nella sua continua evoluzione, fornisce essa stessa agli utenti i mezzi per eludere i principi di tutela, ad esempio per riprodurre copie non autorizzate, per scaricare immagini dalla rete quasi fossero di dominio pubblico anche se tali non sono.
In generale dunque, alla protezione tipicamente garantita dal diritto d’autore per la quale lo sfruttamento dell’opera è subordinato all’autorizzazione del titolare dei relativi diritti, si è aggiunta la tutela tecnologica e la protezione legale delle misure tecnologiche, dato che le norme prevedono sanzioni a carico di chi elude tale protezione.

In caso di mancata presenza in vita dell’autore, chi è il beneficiario del diritto d’autore? Quando viene a decadere?
I diritti riconosciuti dalla tutela del diritto d’autore possono essere fatti valere anche in assenza in vita dell’autore. Infatti, alla morte dell’autore, il diritto morale può essere fatto valere, senza limiti di tempo, dai coniugi e dai figli e, in mancanza di questi, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti. In mancanza anche di questi soggetti, il diritto può essere esercitato dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. I diritti morali possono essere esercitati a prescindere dal fatto che il congiunto sia o meno erede dell’autore, proprio nell’ottica della tutela della personalità dell’autore.
I diritti morali sono inalienabili, non hanno limiti di tempo, non sono soggetti a decadenza.
Il diritto di utilizzazione economica, se non è stato diversamente disposto dall’autore, deve restare indiviso fra gli eredi per almeno tre anni dalla morte medesima, salvo che l’autorità giudiziaria, su istanza di uno o più coeredi, consenta che la divisione si effettui senza indugio. Successivamente ai tre anni gli eredi potranno decidere se mantenere il diritto in comunione, secondo quanto previsto dal diritto civile e dalle disposizioni del diritto d’autore.
I diritti di utilizzazione dell’opera fotografica durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Nel caso di opere anonime o pseudonime la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settanta anni a partire dalla prima pubblicazione dell’opera fotografica qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.

MIA Fair. Ph. Michele Tarantini

In un’epoca come quella attuale, in cui l’immagine circola liberamente attraverso il web e i social network, come si pone la legge tra libertà di diffusione delle immagini e necessaria tutela del diritto d’autore?
Contrariamente a quanto molti fruitori di internet pensano, la libera circolazione delle immagini su internet non sancisce la fine del diritto d’autore, come evidenziato anche poc’anzi in merito ai files digitali ed alle misure di protezione previste dalla normativa europea recepita dai diversi ordinamenti.
Inoltre, come ribadito da alcune pronunce giurisprudenziali, “la gratuità dell’accesso alle immagini non snatura in alcun modo la tutela dell’opera pubblicata in rete”. Se è quindi vero che le immagini in formato digitale possono essere facilmente riproducibili, distorte e diffuse, non per questo sono sprovviste di tutela da parte del diritto d’autore.
Un primo principio fondamentale di protezione previsto dalla legge riguarda le condizioni necessarie affinché l’autore di una semplice fotografia possa accedere alle tutele, disponendo che gli esemplari delle fotografie debbano sempre riportare alcuni dati, ossia il nome dell’autore (o del committente), la data di produzione, nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente ritratta. Il fotografo che indica quanto previsto dalle norme in materia, ha diritto ad un compenso per ogni riproduzione delle proprie immagini e potrà agire nei confronti dell’autore di riproduzioni non autorizzate. Le semplici fotografie rappresentano la maggior parte delle immagini che circolano su internet, e laddove gli esemplari non riportino tali indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi, a meno che l’autore non provi la malafede del riproduttore.
Da un punto di vista tecnico, per la tutela delle immagini digitali pubblicate su internet, si può operare sul codice HTML, o utilizzare la crittografia. Ed ancora, per la difficoltà di reperire una difesa in grado di contrastare le violazioni del diritto d’autore alle quali sono esposte le opere fotografiche on line, è stato adottato il metodo di riproduzione di immagini a bassa risoluzione.
Un altro strumento di tutela è il digital watermarking, la filigrana impressa sull’immagine, il c.d. marchio digitale, che può essere visibile (visivamente percettibile) o invisibile; con quest’ultimo, detto anche fingerprinting, si agisce sui pixel dell’immagine inserendo alcuni dati.
Nel contempo, al fine di tutelare il principio della libera pubblicazione, il legislatore ha introdotto nel 2008 la possibilità di pubblicare liberamente attraverso la rete internet, immagini a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. La libertà di pubblicazione è quindi in certa forma garantita laddove la pubblicazione avvenga in forma gratuita, con determinate modalità e per taluni scopi. I limiti sono quindi la prova della necessità di contemperare diverse esigenze, la libertà di diffusione delle immagini da una parte e dell’altra il diritto d’autore.

 Avv. Cristina Manasse 2015 ©

Leggi anche La fotografia e il diritto d’autore. Incontro con il legale #1

Appuntamento domani con Incontro con il legale #3

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