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di FRANCESCO FABRIS e SIMONE MORABITO 

I fumetti rappresentano oggi una consolidata forma di espressione artistica che ha sviluppato importanti fenomeni di collezionismo a livello mondiale.
Comprimendo le varie definizioni che ne sono state date, si può giungere a qualificare i “comics” come letteratura disegnata o “forma d’arte sequenziale” in cui vengono unite immagini, disegni e parole per narrare una storia o rappresentare concetti.
La Legge italiana sul diritto d’autore n.633/41 e successive modifiche ed integrazioni, tutela le opere dell’ingegno nell’ambito della letteratura, della musica, del cinema, delle arti figurative, del cinema ecc. senza però fare espressa menzione del fumetto. Trovano invece tutela le opere letterarie e quelle del disegno, ossia i due elementi “tecnici” di cui si compone il fumetto.
La tutela del diritto d’autore in questa speciale forma d’arte si è perciò raggiunta muovendo dall’esistenza del contributo di più persone nella creazione di un fumetto, per poi giungere a considerare l’espressione come “opera composta”, concetto conosciuto e tutelato nel nostro ordinamento.
Anche se la legge non fornisce una espressa definizione, la dottrina specialistica è giunta a considerare opere composte quelle formate con il contributo inscindibile di più persone, ossia quelle opere nelle quali è possibile evidenziare dal punto di vista oggettivo il contributo di più autori ma il cui frutto non è “divisibile” senza pregiudicare il risultato estetico ed artistico del tutto.
Esempi di tali opere sono quelle musicali composte con parole e quelle cinematografiche, in cui si fondono musica e testi, sceneggiature e soggetti nonchè regia e fotografia.
Queste opere ricevono espressa tutela (agli artt.33 e 44 della Legge) mentre ai fumetti è stata estesa questa tutela per il tramite di una operazione dottrinaria che ha solo successivamente trovato il conforto della giurisprudenza.
Il fumetto, molto spesso, è il risultato della collaborazione di più soggetti, ossia l’autore della parte letteraria (lo sceneggiatore) e quello della parte grafica (il disegnatore).
Ad entrambi l’ordinamento, proprio in virtù dell’apporto originale e creativo, attribuisce il diritto morale d’autore (la paternità) e quello di sfruttamento economico dell’opera (riproduzione, diffusione, distribuzione ecc).
La questione si complica, però, tutte le volte in cui nel processo realizzativo si inseriscano figure tipiche quali il matitista, l’inchiostratore (chi ripassa a china i disegni) il letterista (chi riempie di scritte e suoni le nuvolette) ovvero i più moderni renderer, digital colorer e digital inker che operano esclusivamente attraverso software grafici.
In questa ipotesi si tratterà di qualificare, caso per caso, l’attività del collaboratore tecnico, al fine di estendergli i diritti sull’opera solo nelle ipotesi in cui l’apporto (oltre che materiale anche se pregevole) possa essere qualificato come creativo tanto da attribuirgli la qualifica di coautore della storia.
Diversamente, nessun diritto gli potrà essere concesso, al pari di colui il quale (generalmente l’editore) partecipi alla creazione sotto il profilo imprenditoriale ed economico, universalmente riconosciuto estraneo al processo creativo nel mondo dei fumetti.
Da più parti, nel corso degli ultimi anni, sono giunte pregevoli istanze dirette a dotare di specifica disciplina legislativa gli autori di quella che, a ben vedere, deve essere considerata una forma d’arte antica e di diffusione mondiale.

Leggi anche: Art Lawyers | Avvocati dell’Arte: la tutela delle opere site specific

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